DECRETO 4 ottobre 2022, n. 209 – Regolamento recante l’attuazione dell’articolo 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. (23G00011) (GU Serie Generale n.17 del 21-01-2023)
Art. 3 – Operatori bancari di finanza etica e sostenibile
1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita’ ai principi di cui al comma 1 dell’articolo 111-bis del TUB, nel rispetto di tutti i seguenti requisiti attuativi:
a) concedono finanziamenti a persone giuridiche solo dopo aver provveduto, attraverso apposite procedure interne, alla positiva valutazione dell’impatto socio-ambientale del finanziamento e dei soggetti finanziati secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati dall’Unione europea, dalle Nazioni unite, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dall’Organizzazione internazionale del lavoro o da altre organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani. In ogni caso non sono conformi a standard di rating etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti a favore di persone giuridiche:
1) che operano, anche indirettamente, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani;
2) che, nell’ambito della propria attivita’, consumano energia esclusivamente da fonti non rinnovabili;
3) di cui e’ stata accertata in via definitiva la responsabilita’ per gravi e sistematiche violazioni di diritti umani, per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o di conflitto, o per gravi danni ambientali;
4) i cui amministratori, o i sindaci o i legali rappresentanti sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva per le
violazioni o i danni di cui al punto 3;
b) rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per la loro erogazione, mediante apposita relazione annuale consultabile anche sul proprio sito internet, nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
c) erogano almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e a favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Fino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono soggetti beneficiari del finanziamento anche le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri;
d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonche’ riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346, sesto comma, del codice civile e al personale; il divieto di distribuzione di utili e riserve di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge; gli utili sono reinvestiti nell’attivita’ propria della banca;
e) adottano un sistema di governo societario e un modello organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
1) numero di soci non inferiore a duecento;
2) divieto di esercitare il diritto al voto, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 10 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, rilevano i voti collegati alle azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite societa’ controllate, societa’ fiduciarie o per interposta persona e i voti attribuibili, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare
delle azioni;
3) meccanismi idonei a favorire la partecipazione dei soci in assemblea, inclusa la possibilita’ di esprimere il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di voto a distanza;
4) forme consultive di coinvolgimento dei soggetti interessati, quali soci o altri finanziatori, circa le linee di indirizzo della banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile;
f) ferme le disposizioni sulle «Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione» delle banche stabilite dalla Banca d’Italia, adottano politiche retributive idonee ad assicurare che il rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non supera il valore di 5. A tal fine:
1) il numeratore e’ costituito dalla remunerazione totale, fissa e variabile, corrisposta al soggetto con la remunerazione piu’ alta;
2) il denominatore e’ costituito dalla media della remunerazione di tutto il personale della banca, esclusa quella del soggetto con la remunerazione piu’ alta.
2. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile acquisiscono da un soggetto terzo e indipendente abilitato allo svolgimento della revisione legale o da un organismo di certificazione, come individuato dall’articolo 5, una attestazione circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l’attestazione deve essere valida con riguardo all’esercizio a cui si riferisce la
richiesta di agevolazione di cui all’articolo 4.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e’ dichiarata, altresi’, dall’organo di amministrazione dell’operatore bancario di finanza etica e sostenibile.
4. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile danno comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuta attestazione rilasciata ai sensi del comma 2; la comunicazione ha esclusivamente finalita’ informative, non e’ condizione per la concessione dell’agevolazione fiscale e da essa non discendono adempimenti a carico della Banca d’Italia.