DECRETO 30 settembre 2022
Seconda attuazione delle disposizioni istitutive dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS), di cui all’articolo 62-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale e ulteriori elementi di disciplina. (23A00212) (GU Serie Generale n.14 del 18-01-2023)
Art. 4 – Servizi per i cittadini
1. L’ANIS, attraverso il Portale ANIS e previa autenticazione con le modalita’ di cui al comma 2-quater dell’art. 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis del medesimo CAD, consente ai cittadini la consultazione, anche a fini certificativi, dei propri dati in essa contenuti, di cui all’art. 3, nonche’ la presentazione dell’istanza per la rettifica degli stessi.
2. Ferme restando le competenze delle Istituzioni della formazione superiore, ai sensi della normativa vigente, la certificazione dei dati contenuti in ANIS e’ assicurata anche dal Ministero tramite l’ANIS, mediante l’emissione online di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
3. Al fine di garantire la mobilita’ studentesca e lavorativa, ANIS favorisce il riconoscimento all’interno dell’Unione europea, per il tramite di SDG, dei titoli di studio dei soggetti in essa registrati.
4. I servizi di cui ai commi 1 e 2, sono analiticamente descritti nell’allegato B recante «Servizi resi disponibili da ANIS», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.