CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo VI Della sospensione e dell’estinzione del processo
Capo I Della sospensione del processo
Art. 624 c.p.c. – Sospensione per opposizione all’esecuzione
“Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618”.
Commento a cura di C. Galderisi
Redazione di IURA NOVIT CURIA ©
La controversa portata dell’art. 624 c.p.c. e del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Il secondo capitolo di un’intricata vicenda giudiziaria.
Nel precedente “capitolo” si accennava all’abuso degli strumenti processuali.
Ed infatti, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che, si ricorda, semplicemente confermava la riduzione delle somme pignorate per la parte eccedente quanto necessario a garantire l’integrale soddisfazione del titolo, peraltro, nemmeno più esecutivo perché sospeso, i creditori hanno presentato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (in realtà anche una separata istanza di cancellazione di errore materiale), sostenendo di non poter essere reputati soccombenti, non avendo mai chiesto alcuna sospensione dell’ordinanza di riduzione che, tuttavia, continuavano a lasciare priva di riscontro.
Nessuna argomentazione, invece, circa l’illegittimità della riduzione, mentre i conti bancari continuavano a restare bloccati senza che ve ne fosse più alcuna valida ragione.
Ma in disparte la temerarietà della lite ex adverso instaurata, con riguardo all’art. 669 terdecies c.p.c., è utile ricordare che si tratta di uno strumento di impugnazione peculiare avverso i provvedimenti sommari ed invocato, entro stringenti limiti, anche dal’art. 624 c.p.c..
Ebbene, la vicenda in oggetto ha consentito di rilevare un interessante contrasto tra giudici di merito e Corte di Cassazione circa la corretta interpretazione di questa norma. Contrasto rispetto al quale l’ordinanza in commento si pone in modo peculiare.
Brevemente si ricorda la differenza tra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In linea di massima, si suole dire che mentre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contesta l’an debeatur, ossia l’effettiva debenza delle somme, l’opposizione agli atti lamenta il quomodo dell’esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale.
Siffatta differenza crea non pochi problemi allorquando si legge il disposto dell’art. 624 c.p.c. perché questo si rivolge espressamente ai soli casi in cui sia proposta opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., stabilendo che, concorrendone gravi motivi, il processo può essere “sospeso”.
Avverso l’ordinanza di sospensione pronunciata dal G.E., può poi essere presentato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..
Quid iuris se, invece, si presenta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il G.E. sospende il processo esecutivo ex art. 618 c.p.c.?
Se, da un lato, la S.C., con ordinanza del 2010, nr. 11243, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha individuato nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. il mezzo processuale più idoneo per impugnare anche il provvedimento emesso ex art. 618 c.p.c. a seguito dell’opposizione agli atti esecutivi – “l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione nell’ambito di un’opposizione ai sensi degli artt. 615, 619 e 617 c.p.c. è soggetta al reclamo ai sensi dell’art. 669 – terdecies c.p.c., sia nel caso che abbia disposto la sospensione, sia nel caso che l’abbia negata” – il Tribunale di Roma sostiene con determinazione il contrario.
Si richiama, ex multis, un’ordinanza del 2 marzo 2022, r.g. 352/’22.
Senonché, nel nostro caso, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2 co c.p.c. non ha mai riguardato la sospensione del processo esecutivo, quanto, esclusivamente, quella dell’ordinanza di riduzione.
Dunque, la sospensione dell’efficacia un singolo atto della procedura.
E se non è pacifica la reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. di un’ordinanza che accoglie o nega la sospensione della procedura tout court, risulta privo di qualsiasi addentellato normativo il tentativo del creditore di reclamare il provvedimento a-tipico adottato ex art. 618 c.p.c..
In proposito, l’ordinanza in commento afferma che: “il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. è proponibile avverso l’ordinanza che dispone o che non dispone la sospensione del processo esecutivo a seguito della proposizione di un’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 o 619 c.p.c. (art. 624, comma 2, c.p.c.).
Il reclamo è, inoltre, proponibile avverso l’ordinanza del medesimo contenuto che definisca un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.”, ma al contempo chiarisce come, in ogni caso, anche volendo aderire al principio espresso dai Giudici di legittimità: “debba escludersi che il reclamo possa essere proposto nei confronti di un’ordinanza ex art. 618 c.p.c., che definisca la fase cautelare dell’opposizione agli atti esecutivi adottando un provvedimento diverso da quello, a contenuto tipizzato, della sospensione o del diniego di sospensione del processo esecutivo e quindi riconducibile alla generica categoria dei “provvedimenti indilazionabili”, il cui contenuto è rimesso di volta in volta alla valutazione del giudice dell’esecuzione”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Federico Salvati Presidente
Dott. Giulia Messina Giudice relatore
Dott. Chiara Aytano Giudice
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al numero 58282/2022 del ruolo generale
TRA
L.R. e I. L.
– RECLAMANTE–
E
CASA DI CURA CITTA’ DI ROMA SPA
(Avv. Edoardo Errico)
– RECLAMATO–
OGGETTO: reclamo avverso l’ordinanza del 31.8.2022 R.g. 9380/2021.
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza collegiale del 2.11.2022, tenutasi con le modalità disciplinate dall’art. 221, comma 4, del DL 34/2020, visto il DL 125 del 2020
Osserva in fatto ed in diritto:
Con ricorso depositato il 19.5.2022 L. I. e R. L. hanno avanzato opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di accoglimento parziale della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.
Con ordinanza del 31.8.2022 il G.E. ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
La I. ed il L. hanno quindi impugnato con lo strumento del reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., la predetta ordinanza.
La reclamata Casa di Cura Città di Roma Spa, regolarmente costituitasi, ha evidenziato l’infondatezza del reclamo, ne ha chiesto il rigetto, con conferma dell’ordinanza impugnata, condanna ex art. 614 bis c.p.c. e vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Tanto premesso, il Collegio
OSSERVA
Esaminando i vizi propri dell’ordinanza reclamata, così come esposti nel ricorso presentato, si deve osservare che, come espressamente previsto dell’art. 624 c.p.c., il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. è proponibile avverso l’ordinanza che dispone o che non dispone la sospensione del processo esecutivo a seguito della proposizione di un’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 o 619 c.p.c. (art. 624, comma 2, c.p.c.).
Il reclamo è, inoltre, proponibile avverso l’ordinanza del medesimo contenuto che definisca un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.
Ciò si desume dal richiamo al terzo comma dell’art. 624 c.p.c. contenuto nel quarto comma dello stesso articolo e dal riferimento alla proposizione del reclamo avverso l’ordinanza che sospende il processo, contenuta nel comma richiamato.
Le citate disposizioni sono inserite nel Capo I del Titolo VI del Libro III del codice di rito, il quale contiene la disciplina della “sospensione del processo” esecutivo.
Nessuna previsione espressa di proponibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. è invece contenuta nell’art. 618 c.p.c. che disciplina, al secondo comma, la tipologia dei provvedimenti che il giudice dell’esecuzione può adottare a definizione della fase monocratica dell’opposizione agli atti, distinguendo tra i “provvedimenti indilazionabili” e la sospensione “della procedura” (vale a dire, del processo esecutivo e non dell’efficacia di uno specifico atto del processo).
Deve, quindi, escludersi che il reclamo possa essere proposto nei confronti di un’ordinanza ex art. 618 c.p.c., che definisca la fase cautelare dell’opposizione agli atti esecutivi adottando un provvedimento diverso da quello, a contenuto tipizzato, della sospensione o del diniego di sospensione del processo esecutivo e quindi riconducibile alla generica categoria dei “provvedimenti indilazionabili”, il cui contenuto è rimesso di volta in volta alla valutazione del giudice dell’esecuzione.
In ragione di quanto sopra deve quindi essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza ex art. 618 c.p.c. che ha definito la fase cautelare monocratica.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna avanzata dal reclamato ex art. 614 bis c.p.c., allo stato proponibile unicamente nei procedimenti, di merito, ove si forma il titolo giudiziale.
Le spese del reclamo seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
– dichiara l’inammissibilità del reclamo;
– condanna L I e R L al pagamento delle spese di fase in favore della Casa di Cura Città di Roma Spa, liquidate in € XX, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.11.2022.
CPC – commento operativo all’ art.624 a cura dell’ avv.C.Galderisi
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo VI Della sospensione e dell’estinzione del processo
Capo I Della sospensione del processo
Art. 624 c.p.c. – Sospensione per opposizione all’esecuzione
“Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618”.
Commento a cura di C. Galderisi
Redazione di IURA NOVIT CURIA ©
La controversa portata dell’art. 624 c.p.c. e del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Il secondo capitolo di un’intricata vicenda giudiziaria.
Nel precedente “capitolo” si accennava all’abuso degli strumenti processuali.
Ed infatti, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che, si ricorda, semplicemente confermava la riduzione delle somme pignorate per la parte eccedente quanto necessario a garantire l’integrale soddisfazione del titolo, peraltro, nemmeno più esecutivo perché sospeso, i creditori hanno presentato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (in realtà anche una separata istanza di cancellazione di errore materiale), sostenendo di non poter essere reputati soccombenti, non avendo mai chiesto alcuna sospensione dell’ordinanza di riduzione che, tuttavia, continuavano a lasciare priva di riscontro.
Nessuna argomentazione, invece, circa l’illegittimità della riduzione, mentre i conti bancari continuavano a restare bloccati senza che ve ne fosse più alcuna valida ragione.
Ma in disparte la temerarietà della lite ex adverso instaurata, con riguardo all’art. 669 terdecies c.p.c., è utile ricordare che si tratta di uno strumento di impugnazione peculiare avverso i provvedimenti sommari ed invocato, entro stringenti limiti, anche dal’art. 624 c.p.c..
Ebbene, la vicenda in oggetto ha consentito di rilevare un interessante contrasto tra giudici di merito e Corte di Cassazione circa la corretta interpretazione di questa norma. Contrasto rispetto al quale l’ordinanza in commento si pone in modo peculiare.
Brevemente si ricorda la differenza tra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In linea di massima, si suole dire che mentre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contesta l’an debeatur, ossia l’effettiva debenza delle somme, l’opposizione agli atti lamenta il quomodo dell’esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale.
Siffatta differenza crea non pochi problemi allorquando si legge il disposto dell’art. 624 c.p.c. perché questo si rivolge espressamente ai soli casi in cui sia proposta opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., stabilendo che, concorrendone gravi motivi, il processo può essere “sospeso”.
Avverso l’ordinanza di sospensione pronunciata dal G.E., può poi essere presentato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..
Quid iuris se, invece, si presenta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il G.E. sospende il processo esecutivo ex art. 618 c.p.c.?
Se, da un lato, la S.C., con ordinanza del 2010, nr. 11243, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha individuato nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. il mezzo processuale più idoneo per impugnare anche il provvedimento emesso ex art. 618 c.p.c. a seguito dell’opposizione agli atti esecutivi – “l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione nell’ambito di un’opposizione ai sensi degli artt. 615, 619 e 617 c.p.c. è soggetta al reclamo ai sensi dell’art. 669 – terdecies c.p.c., sia nel caso che abbia disposto la sospensione, sia nel caso che l’abbia negata” – il Tribunale di Roma sostiene con determinazione il contrario.
Si richiama, ex multis, un’ordinanza del 2 marzo 2022, r.g. 352/’22.
Senonché, nel nostro caso, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2 co c.p.c. non ha mai riguardato la sospensione del processo esecutivo, quanto, esclusivamente, quella dell’ordinanza di riduzione.
Dunque, la sospensione dell’efficacia un singolo atto della procedura.
E se non è pacifica la reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. di un’ordinanza che accoglie o nega la sospensione della procedura tout court, risulta privo di qualsiasi addentellato normativo il tentativo del creditore di reclamare il provvedimento a-tipico adottato ex art. 618 c.p.c..
In proposito, l’ordinanza in commento afferma che: “il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. è proponibile avverso l’ordinanza che dispone o che non dispone la sospensione del processo esecutivo a seguito della proposizione di un’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 o 619 c.p.c. (art. 624, comma 2, c.p.c.).
Il reclamo è, inoltre, proponibile avverso l’ordinanza del medesimo contenuto che definisca un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.”, ma al contempo chiarisce come, in ogni caso, anche volendo aderire al principio espresso dai Giudici di legittimità: “debba escludersi che il reclamo possa essere proposto nei confronti di un’ordinanza ex art. 618 c.p.c., che definisca la fase cautelare dell’opposizione agli atti esecutivi adottando un provvedimento diverso da quello, a contenuto tipizzato, della sospensione o del diniego di sospensione del processo esecutivo e quindi riconducibile alla generica categoria dei “provvedimenti indilazionabili”, il cui contenuto è rimesso di volta in volta alla valutazione del giudice dell’esecuzione”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Federico Salvati Presidente
Dott. Giulia Messina Giudice relatore
Dott. Chiara Aytano Giudice
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al numero 58282/2022 del ruolo generale
TRA
L.R. e I. L.
– RECLAMANTE–
E
CASA DI CURA CITTA’ DI ROMA SPA
(Avv. Edoardo Errico)
– RECLAMATO–
OGGETTO: reclamo avverso l’ordinanza del 31.8.2022 R.g. 9380/2021.
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza collegiale del 2.11.2022, tenutasi con le modalità disciplinate dall’art. 221, comma 4, del DL 34/2020, visto il DL 125 del 2020
Osserva in fatto ed in diritto:
Con ricorso depositato il 19.5.2022 L. I. e R. L. hanno avanzato opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di accoglimento parziale della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.
Con ordinanza del 31.8.2022 il G.E. ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
La I. ed il L. hanno quindi impugnato con lo strumento del reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., la predetta ordinanza.
La reclamata Casa di Cura Città di Roma Spa, regolarmente costituitasi, ha evidenziato l’infondatezza del reclamo, ne ha chiesto il rigetto, con conferma dell’ordinanza impugnata, condanna ex art. 614 bis c.p.c. e vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Tanto premesso, il Collegio
OSSERVA
Esaminando i vizi propri dell’ordinanza reclamata, così come esposti nel ricorso presentato, si deve osservare che, come espressamente previsto dell’art. 624 c.p.c., il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. è proponibile avverso l’ordinanza che dispone o che non dispone la sospensione del processo esecutivo a seguito della proposizione di un’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 o 619 c.p.c. (art. 624, comma 2, c.p.c.).
Il reclamo è, inoltre, proponibile avverso l’ordinanza del medesimo contenuto che definisca un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.
Ciò si desume dal richiamo al terzo comma dell’art. 624 c.p.c. contenuto nel quarto comma dello stesso articolo e dal riferimento alla proposizione del reclamo avverso l’ordinanza che sospende il processo, contenuta nel comma richiamato.
Le citate disposizioni sono inserite nel Capo I del Titolo VI del Libro III del codice di rito, il quale contiene la disciplina della “sospensione del processo” esecutivo.
Nessuna previsione espressa di proponibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. è invece contenuta nell’art. 618 c.p.c. che disciplina, al secondo comma, la tipologia dei provvedimenti che il giudice dell’esecuzione può adottare a definizione della fase monocratica dell’opposizione agli atti, distinguendo tra i “provvedimenti indilazionabili” e la sospensione “della procedura” (vale a dire, del processo esecutivo e non dell’efficacia di uno specifico atto del processo).
Deve, quindi, escludersi che il reclamo possa essere proposto nei confronti di un’ordinanza ex art. 618 c.p.c., che definisca la fase cautelare dell’opposizione agli atti esecutivi adottando un provvedimento diverso da quello, a contenuto tipizzato, della sospensione o del diniego di sospensione del processo esecutivo e quindi riconducibile alla generica categoria dei “provvedimenti indilazionabili”, il cui contenuto è rimesso di volta in volta alla valutazione del giudice dell’esecuzione.
In ragione di quanto sopra deve quindi essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza ex art. 618 c.p.c. che ha definito la fase cautelare monocratica.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna avanzata dal reclamato ex art. 614 bis c.p.c., allo stato proponibile unicamente nei procedimenti, di merito, ove si forma il titolo giudiziale.
Le spese del reclamo seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
– dichiara l’inammissibilità del reclamo;
– condanna L I e R L al pagamento delle spese di fase in favore della Casa di Cura Città di Roma Spa, liquidate in € XX, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.11.2022.
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