Commento operativo all’ art.496 del Codice di Procedura Civile – ART. 496
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo II Dell’espropriazione forzata
Capo I Dell’espropriazione forzata in generale
Sezione II Del pignoramento
Art. 496 c.p.c. – Riduzione del pignoramento
“Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”.
Commento a cura dell’ avv. C. Galderisi
Redazione di IURA NOVIT CURIA ©
La tutela del debitore esecutato e l’abuso del processo.
Il primo capitolo di un’intricata vicenda giudiziaria.
Il presente commento, lungi dal volersi addentrare nei meandri della procedura esecutiva, tematica che continua a sfuggirmi nonostante il suo fascino, mira piuttosto a condividere con gli interessati i risvolti di un caso giudiziale, a mio avviso emblematico dei danni potenziali che può provocare l’uso distorto di strumenti processuali posti a tutela delle parti, nessuna esclusa.
L’espropriazione forzata, com’è noto, è volta ad ottenere l’esecuzione coattiva di un credito che il debitore non soddisfa spontaneamente.
Si pensi, per semplificare, ad una sentenza di condanna emessa in primo grado, provvisoriamente esecutiva ex lege.
Il codice di procedura civile, quindi, scadenza accuratamente le tempistiche, distingue le forme di pignoramento, individua l’Autorità Giudiziaria competente, sostanzialmente instrada i protagonisti di questa vicenda, rivolgendosi tanto al creditore quanto al debitore per contemperarne gli interessi in conflitto.
In particolare, l’articolo in commento mira a salvaguardare il debitore da esecuzioni forzate intraprese ai suoi danni su beni e su crediti di valore ben superiore all’importo del credito azionato in via esecutiva, indipendentemente dal fatto che la procedura sia sospesa o meno.
Ed infatti, a fronte di diverse dichiarazioni positive ex art. 547 c.p.c rese da plurimi istituti bancari in qualità di terzi pignorati, potrebbe accadere che le somme disponibili risultino di gran lunga superiori a quelle necessarie a soddisfare il credito azionato.
D’altra parte, prima ancora dell’art. 496 c.p.c., è il generale principio di correttezza e buona fede ad imporre al creditore di non aggravare la posizione del debitore.
La riduzione, quindi, può essere chiesta in via autonoma ovvero unitamente ad un’eventuale opposizione all’esecuzione ove vi siano, addirittura, gli estremi per paralizzare l’intera procedura.
Ipotizziamo, tuttavia (come poi, in effetti, è successo realmente), che prima dell’udienza disposta per discutere dell’opposizione e della contestuale riduzione, il giudizio principale, quello che ha dato luogo al titolo esecutivo per cui il creditore sta procedendo, veda accolta l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività.
Il creditore provvede, allora, tempestivamente ad avvisare il Giudice dell’esecuzione. E fin qui sembrerebbe addirittura premuroso.
Quello che, però, mira ad ottenere (ed effettivamente, in principio, ottiene) è la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 623 c.p.c. da parte del Giudice dell’impugnazione, dunque inaudita altera parte, a differenza della sospensione disposta dal Giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., senza che questo si pronunci sulla riduzione di cui sopra.
Il risultato che ne è conseguito è stato che, a fronte di un pignoramento eccessivo e privo di un titolo valido perché sospeso, il debitore ha subito il perdurante vincolo dei conti correnti.
Trattasi, peraltro, di una Clinica ospedaliera, la quale necessita della disponibilità economica anche e soprattutto per erogare un servizio essenziale.
Ebbene, dinnanzi all’istanza di fissazione udienza presentata dal debitore per ottenere una decisione in merito alla negletta richiesta di riduzione e all’ordine di riduzione, finalmente, emanato dall’A.G. adita, il creditore ha invocato qualsiasi strumento offerto dal codice di procedura pur di sottrarsi al proprio onere.
L’ordinanza allegata, nel confermare la riduzione precedentemente disposta, risponde alla prima pretestuosa eccezione evidenziando l’abuso degli strumenti processuali e il difetto di interesse ad agire da parte del creditore.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – civile – sez.III
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dell’esecuzione
a scioglimento della riserva;
letti gli atti del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. promosso con i rispettivi ricorsi separati da I. L. ed avv. L. R., quali creditori procedenti nelle procedure esecutive riunite r.g.e. n. XX, avverso l’ordinanza di accoglimento parziale della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., adottata in data 10.05.2022;
ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi de qua, in quanto proposta tempestivamente, nel termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c.;
rilevato che ambedue gli odierni opponenti, nei rispettivi ricorsi, si dolgono del fatto che la domanda di riduzione del pignoramento sarebbe stata trattata in assenza del contraddittorio con costoro, in difetto di notifica del relativo ricorso e del decreto di fissazione di udienza da parte della debitrice esecutata, oltre che dell’inammissibilità della medesima istanza di riduzione ex art. 496 c.p.c., in ragione della sospensione della procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c.;
vista la costituzione della debitrice opposta, Casa di Cura Città di Roma s.p.a.;
lette le note di trattazione cartolare depositate dalle parti opposta ed opponente
rilevato, in via preliminare, che questo Giudice, nella parte dell’ordinanza opposta in cui ha richiamato le memorie difensive depositate da I. L. e dall’avv. L. R., ha fatto riferimento alle note di trattazione cartolare depositate dalle stesse parti creditrici in data 05.01.2022 e recanti le eccezioni sulle quali il medesimo Giudicante si è pronunciato con la medesima ordinanza del 10.05.2022;
ritenuto, in via principale, che il lamentato difetto del contraddittorio in ordine alla domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. – a fronte della mancata notificazione del decreto di fissazione dell’udienza del 28.03.2022, adottato da questo Giudice in data 10.02.2022, a seguito dell’istanza di sollecito della decisione formulata dalla debitrice esecutata in ordine alla stessa domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., già avanzata contestualmente nel ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., depositato in data 06.07.2021 – non appare verosimilmente fondato, atteso che la debitrice esecutata già aveva notificato in data 23.07.2021, giusta ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c., ai creditori I. L. ed avv. L. R. il ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed il contestuale ricorso di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., unitamente al decreto del 08.07.2021 di fissazione dell’udienza del 26.01.2022, cosicché entrambe le parti sono state messe in condizioni di interloquire e di prendere posizione in ordine alla domanda di riduzione del pignoramento formulata dalla debitrice, pur a fronte della sospensione dell’esecuzione ex art. 623 c.p.c., disposta successivamente con il decreto del 29.09.2021
rilevato che nella nota di trattazione cartolare depositata in data 5.01.2022 parte creditrice si è limitata ad eccepire l’inammissibilità della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. deducendo che alla relativa proponibilità e, quindi, alla relativa trattazione avrebbe ostato la sospensione della procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c.;
ritenuto, dunque, che sulla domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. è stato instaurato il regolare contraddittorio tra le parti, così come dimostrato dalla suddetta notificazione del relativo ricorso a cura della debitrice in data 23.07.2021 e dal deposito successivo della nota di trattazione cartolare del 05.01.2022 da parte di ciascuna delle suddette parti creditrici procedenti, le quali hanno scelto, in via esclusiva, l’impostazione difensiva dell’eccezione dell’inammissibilità della domanda de qua, senza entrare, per propria scelta, nel merito della medesima istanza di riduzione del pignoramento;
ritenuto che, contrariamente all’assunto di ambedue le parti creditrici, odierne opponenti, la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. ben può essere disposta dal giudice dell’esecuzione anche nel caso di procedura esecutiva sospesa ex art. 623 c.p.c. od ex art. 624 c.p.c., trattandosi di un rimedio generale offerto dall’ordinamento giuridico al debitore al fine di ridurre i beni ed i crediti pignorati dai creditori in eccesso rispetto all’ammontare del credito azionato in via esecutiva, con la conseguenza che alla relativa tutela non osta la sospensione della procedura esecutiva, stante la ratio, sottesa all’istituto della riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., di salvaguardia del debitore da esecuzioni forzate intraprese ai suoi danni su beni e su crediti di valore ben superiore all’importo del credito azionato in via esecutiva, indipendentemente dal fatto che la procedura esecutiva sia sospesa o meno;
ritenuto, ancora, che l’opposizione agli atti esecutivi, così promossa, appare verosimilmente contraria alle regole di correttezza e di buona fede che devono improntare la condotta delle parti, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., al fine di evitare forme di abuso dello strumento processuale, laddove la riduzione dei crediti pignorati, disposta con motivazione chiara, precisa, specifica ed esaustiva nell’ordinanza del 10.05.2022, opposta in questa sede, ha fatto salvo, comunque, il vincolo del pignoramento sia su una parte della somma di denaro dichiarata disponibile ex art. 547 c.p.c. dal terzo Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., sia su tutte le altre somme di denaro dichiarate dagli altri terzi, talché, nel caso concreto, si profila, altresì, altrettanto verosimilmente il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo tanto all’uno quanto all’altro creditore, restando assicurato il vincolo sulle somme sufficienti a soddisfare i rispettivi crediti azionati in via esecutiva e, ancor prima, le spese di esecuzione;
considerato, dunque, che sarà rimessa al giudice del merito dell’opposizione agli atti esecutivi ogni valutazione in ordine alla ricorrenza della fattispecie della lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da parte dei creditori opponenti, trattandosi di istituto proprio del giudizio ordinario di cognizione, talché alcuna decisione in merito alla domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata de qua e di condanna al risarcimento del danno, proposta dall’odierna società opposta, può essere adottata dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi;
ritenuto, per tutto quanto sopra rilevato e considerato, di rigettare la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di accoglimento parziale della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., adottata in data 10.05.2022;
ritenuto di condannare entrambi i creditori opponenti, in solido, alla refusione delle spese della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.;
ritenuto di determinare il compenso di avvocato applicando i valori tabellari minimi previsti nel d.m. n. 55/2014 per ogni fase del procedimento cautelare, esclusa la fase della trattazione e dell’istruttoria, in difetto di attività di istruttoria, e compresi nello scaglione di valore tra euro XX ed euro XX, determinato dall’ammontare dei crediti complessivi azionati in via esecutiva;
visti gli artt. 496, 617, co. 2, e 618 c.p.c.;
P.Q.M.
1) rigetta la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di accoglimento parziale della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., adottata in data 10.05.2022;
2) condanna i creditori opponenti I. L. ed avv. L. R., in solido, a rifondere alla debitrice opposta, Casa di Cura Città di Roma s.p.a., le spese della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi, che liquida in euro XX per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
3) assegna termine perentorio fino al 30.10.2022 al fine dell’instaurazione dell’eventuale fase di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi innanzi al giudice competente.
Si comunichi.
Roma, 31.08.2022.
CPC – commento operativo all’ art.496 a cura dell’ avv.C.Galderisi
Commento operativo all’ art.496 del Codice di Procedura Civile – ART. 496
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo II Dell’espropriazione forzata
Capo I Dell’espropriazione forzata in generale
Sezione II Del pignoramento
Art. 496 c.p.c. – Riduzione del pignoramento
“Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”.
Commento a cura dell’ avv. C. Galderisi
Redazione di IURA NOVIT CURIA ©
La tutela del debitore esecutato e l’abuso del processo.
Il primo capitolo di un’intricata vicenda giudiziaria.
Il presente commento, lungi dal volersi addentrare nei meandri della procedura esecutiva, tematica che continua a sfuggirmi nonostante il suo fascino, mira piuttosto a condividere con gli interessati i risvolti di un caso giudiziale, a mio avviso emblematico dei danni potenziali che può provocare l’uso distorto di strumenti processuali posti a tutela delle parti, nessuna esclusa.
L’espropriazione forzata, com’è noto, è volta ad ottenere l’esecuzione coattiva di un credito che il debitore non soddisfa spontaneamente.
Si pensi, per semplificare, ad una sentenza di condanna emessa in primo grado, provvisoriamente esecutiva ex lege.
Il codice di procedura civile, quindi, scadenza accuratamente le tempistiche, distingue le forme di pignoramento, individua l’Autorità Giudiziaria competente, sostanzialmente instrada i protagonisti di questa vicenda, rivolgendosi tanto al creditore quanto al debitore per contemperarne gli interessi in conflitto.
In particolare, l’articolo in commento mira a salvaguardare il debitore da esecuzioni forzate intraprese ai suoi danni su beni e su crediti di valore ben superiore all’importo del credito azionato in via esecutiva, indipendentemente dal fatto che la procedura sia sospesa o meno.
Ed infatti, a fronte di diverse dichiarazioni positive ex art. 547 c.p.c rese da plurimi istituti bancari in qualità di terzi pignorati, potrebbe accadere che le somme disponibili risultino di gran lunga superiori a quelle necessarie a soddisfare il credito azionato.
D’altra parte, prima ancora dell’art. 496 c.p.c., è il generale principio di correttezza e buona fede ad imporre al creditore di non aggravare la posizione del debitore.
La riduzione, quindi, può essere chiesta in via autonoma ovvero unitamente ad un’eventuale opposizione all’esecuzione ove vi siano, addirittura, gli estremi per paralizzare l’intera procedura.
Ipotizziamo, tuttavia (come poi, in effetti, è successo realmente), che prima dell’udienza disposta per discutere dell’opposizione e della contestuale riduzione, il giudizio principale, quello che ha dato luogo al titolo esecutivo per cui il creditore sta procedendo, veda accolta l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività.
Il creditore provvede, allora, tempestivamente ad avvisare il Giudice dell’esecuzione. E fin qui sembrerebbe addirittura premuroso.
Quello che, però, mira ad ottenere (ed effettivamente, in principio, ottiene) è la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 623 c.p.c. da parte del Giudice dell’impugnazione, dunque inaudita altera parte, a differenza della sospensione disposta dal Giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., senza che questo si pronunci sulla riduzione di cui sopra.
Il risultato che ne è conseguito è stato che, a fronte di un pignoramento eccessivo e privo di un titolo valido perché sospeso, il debitore ha subito il perdurante vincolo dei conti correnti.
Trattasi, peraltro, di una Clinica ospedaliera, la quale necessita della disponibilità economica anche e soprattutto per erogare un servizio essenziale.
Ebbene, dinnanzi all’istanza di fissazione udienza presentata dal debitore per ottenere una decisione in merito alla negletta richiesta di riduzione e all’ordine di riduzione, finalmente, emanato dall’A.G. adita, il creditore ha invocato qualsiasi strumento offerto dal codice di procedura pur di sottrarsi al proprio onere.
L’ordinanza allegata, nel confermare la riduzione precedentemente disposta, risponde alla prima pretestuosa eccezione evidenziando l’abuso degli strumenti processuali e il difetto di interesse ad agire da parte del creditore.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – civile – sez.III
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dell’esecuzione
a scioglimento della riserva;
letti gli atti del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. promosso con i rispettivi ricorsi separati da I. L. ed avv. L. R., quali creditori procedenti nelle procedure esecutive riunite r.g.e. n. XX, avverso l’ordinanza di accoglimento parziale della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., adottata in data 10.05.2022;
ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi de qua, in quanto proposta tempestivamente, nel termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c.;
rilevato che ambedue gli odierni opponenti, nei rispettivi ricorsi, si dolgono del fatto che la domanda di riduzione del pignoramento sarebbe stata trattata in assenza del contraddittorio con costoro, in difetto di notifica del relativo ricorso e del decreto di fissazione di udienza da parte della debitrice esecutata, oltre che dell’inammissibilità della medesima istanza di riduzione ex art. 496 c.p.c., in ragione della sospensione della procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c.;
vista la costituzione della debitrice opposta, Casa di Cura Città di Roma s.p.a.;
lette le note di trattazione cartolare depositate dalle parti opposta ed opponente
rilevato, in via preliminare, che questo Giudice, nella parte dell’ordinanza opposta in cui ha richiamato le memorie difensive depositate da I. L. e dall’avv. L. R., ha fatto riferimento alle note di trattazione cartolare depositate dalle stesse parti creditrici in data 05.01.2022 e recanti le eccezioni sulle quali il medesimo Giudicante si è pronunciato con la medesima ordinanza del 10.05.2022;
ritenuto, in via principale, che il lamentato difetto del contraddittorio in ordine alla domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. – a fronte della mancata notificazione del decreto di fissazione dell’udienza del 28.03.2022, adottato da questo Giudice in data 10.02.2022, a seguito dell’istanza di sollecito della decisione formulata dalla debitrice esecutata in ordine alla stessa domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., già avanzata contestualmente nel ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., depositato in data 06.07.2021 – non appare verosimilmente fondato, atteso che la debitrice esecutata già aveva notificato in data 23.07.2021, giusta ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c., ai creditori I. L. ed avv. L. R. il ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed il contestuale ricorso di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., unitamente al decreto del 08.07.2021 di fissazione dell’udienza del 26.01.2022, cosicché entrambe le parti sono state messe in condizioni di interloquire e di prendere posizione in ordine alla domanda di riduzione del pignoramento formulata dalla debitrice, pur a fronte della sospensione dell’esecuzione ex art. 623 c.p.c., disposta successivamente con il decreto del 29.09.2021
rilevato che nella nota di trattazione cartolare depositata in data 5.01.2022 parte creditrice si è limitata ad eccepire l’inammissibilità della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. deducendo che alla relativa proponibilità e, quindi, alla relativa trattazione avrebbe ostato la sospensione della procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c.;
ritenuto, dunque, che sulla domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. è stato instaurato il regolare contraddittorio tra le parti, così come dimostrato dalla suddetta notificazione del relativo ricorso a cura della debitrice in data 23.07.2021 e dal deposito successivo della nota di trattazione cartolare del 05.01.2022 da parte di ciascuna delle suddette parti creditrici procedenti, le quali hanno scelto, in via esclusiva, l’impostazione difensiva dell’eccezione dell’inammissibilità della domanda de qua, senza entrare, per propria scelta, nel merito della medesima istanza di riduzione del pignoramento;
ritenuto che, contrariamente all’assunto di ambedue le parti creditrici, odierne opponenti, la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. ben può essere disposta dal giudice dell’esecuzione anche nel caso di procedura esecutiva sospesa ex art. 623 c.p.c. od ex art. 624 c.p.c., trattandosi di un rimedio generale offerto dall’ordinamento giuridico al debitore al fine di ridurre i beni ed i crediti pignorati dai creditori in eccesso rispetto all’ammontare del credito azionato in via esecutiva, con la conseguenza che alla relativa tutela non osta la sospensione della procedura esecutiva, stante la ratio, sottesa all’istituto della riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., di salvaguardia del debitore da esecuzioni forzate intraprese ai suoi danni su beni e su crediti di valore ben superiore all’importo del credito azionato in via esecutiva, indipendentemente dal fatto che la procedura esecutiva sia sospesa o meno;
ritenuto, ancora, che l’opposizione agli atti esecutivi, così promossa, appare verosimilmente contraria alle regole di correttezza e di buona fede che devono improntare la condotta delle parti, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., al fine di evitare forme di abuso dello strumento processuale, laddove la riduzione dei crediti pignorati, disposta con motivazione chiara, precisa, specifica ed esaustiva nell’ordinanza del 10.05.2022, opposta in questa sede, ha fatto salvo, comunque, il vincolo del pignoramento sia su una parte della somma di denaro dichiarata disponibile ex art. 547 c.p.c. dal terzo Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., sia su tutte le altre somme di denaro dichiarate dagli altri terzi, talché, nel caso concreto, si profila, altresì, altrettanto verosimilmente il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo tanto all’uno quanto all’altro creditore, restando assicurato il vincolo sulle somme sufficienti a soddisfare i rispettivi crediti azionati in via esecutiva e, ancor prima, le spese di esecuzione;
considerato, dunque, che sarà rimessa al giudice del merito dell’opposizione agli atti esecutivi ogni valutazione in ordine alla ricorrenza della fattispecie della lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da parte dei creditori opponenti, trattandosi di istituto proprio del giudizio ordinario di cognizione, talché alcuna decisione in merito alla domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata de qua e di condanna al risarcimento del danno, proposta dall’odierna società opposta, può essere adottata dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi;
ritenuto, per tutto quanto sopra rilevato e considerato, di rigettare la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di accoglimento parziale della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., adottata in data 10.05.2022;
ritenuto di condannare entrambi i creditori opponenti, in solido, alla refusione delle spese della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.;
ritenuto di determinare il compenso di avvocato applicando i valori tabellari minimi previsti nel d.m. n. 55/2014 per ogni fase del procedimento cautelare, esclusa la fase della trattazione e dell’istruttoria, in difetto di attività di istruttoria, e compresi nello scaglione di valore tra euro XX ed euro XX, determinato dall’ammontare dei crediti complessivi azionati in via esecutiva;
visti gli artt. 496, 617, co. 2, e 618 c.p.c.;
P.Q.M.
1) rigetta la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di accoglimento parziale della domanda di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., adottata in data 10.05.2022;
2) condanna i creditori opponenti I. L. ed avv. L. R., in solido, a rifondere alla debitrice opposta, Casa di Cura Città di Roma s.p.a., le spese della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi, che liquida in euro XX per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge;
3) assegna termine perentorio fino al 30.10.2022 al fine dell’instaurazione dell’eventuale fase di merito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi innanzi al giudice competente.
Si comunichi.
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