Codice del processo amministrativo commentato – ART.13

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CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

 

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

 

Titolo I Principi e organi della giurisdizione amministrativa

 

Capo IV Competenza

 

 

 

Art. 13   Competenza territoriale inderogabile

 

1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. 

3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. 

4. La competenza di cui al presente articolo e all’articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari. (*

4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza. (**

 

(*) Il comma che così recitava: “4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile.” è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160. 

(**) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160. 

 

 

Commento a cura di A.Pagano e D.Pagano

Redazione di IURA NOVIT CURIA © 

 

 

 

L’art. 13 fissa i criteri attributivi sulla base della competenza territoriale.

Giova premettere che le controversie si radicano presso il loro giudice naturale, secondo compositi criteri di cui uno dei più rilevanti è proprio quello del territorio.

Collegando tale prescrizione, con il comma 4, si precisa la infungibile relazione fra competenza territoriale e misure cautelari: solo il giudice competente territorialmente, può emettere provvedimenti cautelativi.

Quindi, all’atto della relativa pronuncia, il giudice amministrativo deve aver già affrontato e risolto il problema della competenza per territorio non pronunciando sulla richiesta e rimettendo l’intera controversia al giudice competente.

In altri termini, il codice vuole evitare che il giudice previamente adito, assuma un provvedimento interinale e poi rimetta le parti innanzi al giudice competente che si troverebbe a questo punto con una delibazione già effettuata, ma da un organo incompetente.

In generale, secondo l’art. 13 CPA ove una Pubblica Amministrazione emetta un atto o ponga in essere un comportamento che si vuole contestare dinanzi al giudice amministrativo, il referente territoriale è dato dalla sede ove si trova allocata tale Pubblica Amministrazione.

Di rincalzo, la parte finale del primo comma, assegna al relativo TAR la competenza degli atti o comportamenti i cui effetti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il TAR ha sede.

Si rafforza quindi l’idea, già implicita nel criterio della sede, che una Pubblica Amministrazione. emetta, per definizione, atti o tenga comportamenti che si stabilizzano nella sua propria sfera territoriale di influenza.

Con un evidente favor, per i dipendenti pubblici, la competenza territoriale si radica con riferimento alla sede di servizio.

Residuano “gli altri casi”, regolati dal comma 4.

 

E’ bene precisare che solo per rapidità espositiva ci si è riferiti ad atti o comportamenti della Pubblica Amministrazione: la norma è, infatti, ripetitiva nella espressione “provvedimenti, atti, accordi o comportamenti” che, sul piano didattico e tematico, ci ricorda che le espressioni giustiziabili non sono solo quelle attizie.

Ci segnala, in altra ottica, che l’impronta pubblicistica, l’espressività del Potere Amministrativo, non è assegnata a forme necessariamente vincolate.

Ribadita considerazione è la già segnalata inerenza della pronuncia cautelare alla competenza naturale del giudice cui si domanda. E’ una accentuazione ulteriore che ci ricorda del carattere fortemente giurisdizionale e foriero di penetranti effetti sulla decisione finale, da attribuire alla fase della cautela.

Il comma 4-bis (“La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento”) fortifica la tesi che il processo amministrativo è tendenzialmente un giudizio sul “rapporto”.