Codice del processo amministrativo commentato – ART.12

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CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

 

LIBRO PRIMO  DISPOSIZIONI GENERALI

 

Titolo I  Principi e organi della giurisdizione amministrativa

 

Capo III  Giurisdizione amministrativa

 

 

Art. 12 Rapporti con l’arbitrato

 

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. (*

 

(*) “ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile” è espressione aggiunta dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. 

 

 

Commento a cura di A.Pagano e D.Pagano

Redazione di IURA NOVIT CURIA © 

 

 

 

L’art. 12 facultizza le parti, in alternativa al giudizio innanzi ad un organo giudicante statale (quale il G.A.) ad adire arbitri privati.

Consentendo tale possibilità nelle questioni che pertengono a diritti soggettivi, la regola afferma la non componibilità arbitrale delle questioni in tema di interessi legittimi.

Quale conclusione ci suggerisce la norma?

Certamente ragioni di economia processuale sono da valutare in positivo.

Può aggiungersi che, trattandosi di diritti soggettivi, la norma si mostra più rispettosa della disponibilità delle parti implicate a far decidere una controversia ad esse relativa, tramite arbitri privati.

 


Ha affermato la giurisprudenza: 

 

TAR Sicilia – Catania – sentenza del 4 aprile 2022 – n. 964

 

Mentre lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri rituali (la cui attività – anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25/1994 e dal d. lgs. n. 40/2006 – ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario) o del giudice ordinario si configura come questione di competenza, il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. 

 

Spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) delle deliberazioni del Consiglio comunale di messa in liquidazione della società (attuale ricorrente), adottate nell’ambito degli adempimenti di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 (“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”), in quanto gli atti in questione sono espressione del potere autoritativo delle amministrazioni pubbliche, teso, tra l’altro, all’esigenza di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 d. lgs. n. 175 del 2016). Essi involgono posizioni di interesse legittimo finalizzato al corretto esercizio del potere da parte della società, la quale fa per l’appunto valere un interesse legittimo come aspirazione al conseguimento o al mantenimento di un bene o di una utilità in conseguenza dell’azione amministrativa (in tal caso al mantenimento in vita della società) a fronte dell’esercizio del detto potere autoritativo. 

 

Le controversie relative a provvedimenti concernenti le “procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali” sono soggette al rito abbreviato di cui all’art. 119, c. 1, lett. c), c.p.a., ma ciò non implica che la cognizione delle relative controversie sia riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, limitandosi detta disposizione a dettare particolari regole (non sulla giurisdizione, ma) di procedura per la trattazione di tali giudizi. 

 

L’art. 12 del d.lgs. n. 104/2010 è norma di stretta interpretazione, applicabile solo quando la posizione giuridica soggettiva azionata abbia consistenza di diritto soggettivo e sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, di contro, non applicabile quando la posizione giuridica soggettiva azionata abbia natura di interesse legittimo; ciò in quanto l’accordo delle parti, espresso nel patto compromissorio, comporta indirettamente una deroga alla giurisdizione, avendo l’effetto di affidare al giudice ordinario, in sede di impugnazione del lodo, la cognizione di controversie che, in assenza dell’arbitrato, sarebbero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

 

 

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – ordinanza del 21 gennaio 2020 – n. 1181

 

L’art. 12 del codice del processo amministrativo (come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, entrato in vigore 1’8 dicembre 2011) prevede che le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, seppur devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 

 

Ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge n. 205 del 2000 successivamente trasfuso nell’art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010, le controversie inter partes, afferenti a diritti soggettivi, possono essere deferite ad arbitri, alla duplice condizione che l’arbitrato abbia carattere rituale e che la decisione abbia luogo secondo diritto. 

 

La ripartizione del potere giurisdizionale tra gli arbitri ed il giudice amministrativo nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva di quest’ultimo non dà luogo ad una questione di competenza, ma ad una questione di giurisdizione, la cui mancata riproposizione ad opera delle parti attraverso l’impugnazione del lodo con cui gli arbitri abbiano dichiarato il proprio difetto di giurisdizione non impedisce al giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione. 

 

La clausola compromissoria costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali, anche quando sia inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; nè, data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall’art. 808, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 secondo cui la validità e, quindi, anche l’efficacia, della clausola compromissoria devono essere valutate in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce.