“Sul trasferimento al Comune di Napoli delle cavità gestite da “Napoli Sotterranea”” – nota a CDS n.8331/22 a cura dell’ avv. D.Pagano

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Commento a

Consiglio di Stato – sez.V – sentenza del 27 settembre 2022 n. 8331

 

 

a cura dell’avv. Diotima Pagano

Redazione di IURA NOVIT CURIA ©

 

 

Il Consiglio di Stato mette la parola fine, una “pietra” sopra, alle questioni afferenti la cavità sotterranea, sita nella città di Napoli, ed entrata a far parte del demanio militare per la sua funzione di difesa nazionale svolta durante la Seconda guerra mondiale, funzione cessata al termine del conflitto e successivamente data in concessione alla Associazione Culturale Napoli Sotterranea.

La sentenza è magistralmente articolata e fornisce un esaustivo quadro di riferimento, normativo e giurisprudenziale sull’argomento, preceduto da un concentrato di questioni in limine litis, risolte secondo i postulati propri del giudice amministrativo.

Lasciando a lettori giuridici “forti” sopratutto il complesso iter normativo che la sentenza propone, si vuole qui sottolineare (far emergere dalle oscure profondità sotterranee, verrebbe da dire) solo un punto che testualmente si riprende:“Al riguardo i rilievi della sentenza di prime cure sono totalmente condivisibili, dovendo per contro essere disattese le censure di difetto di interesse ad intervenire nel corso del procedimento relativo al trasferimento del bene demaniale formulate dagli enti appellanti, atteso che l’Associazione, proprio in quanto titolare di concessione sul cespite di cui è causa, aveva tutto l’interesse a partecipare al procedimento de quo per far valere tutti i rilievi relativi alla regolarità del procedimento medesimo – dedotti poi nella presente sede – ed in primis quelli attinenti alla necessaria predisposizione di accordi di valorizzazione, secondo quanto di seguito specificato, a nulla rilevando al riguardo il richiamo effettuato dagli appellanti ai rimedi di tipo civilistico, posto che gli stessi non sarebbero in grado di assicurare alcuna tutela all’interesse legittimo fatto valere dall’Associazione nella presente sede, relativo al rispetto del regime giuridico proprio del bene demaniale di cui è causa, rilevante anche in sede di trasferimento della proprietà”.

Allo stesso segue, nella sentenza, quale corollario: “Va confermata la sentenza che ha declarato la illegittimità del trasferimento delle cavità date in concessione alla Associazione Culturale Napoli sotterranea: il cespite de quo non poteva essere trasferito al Comune di Napoli in assenza della previa stipula dei previsti accordi di valorizzazione”.

 

Rapide le collusioni che si traggono da tali dicta.

I beni pubblici si devono radicare nel suolo che li ospita, creando un virtuoso circuito con le comunità locali ad essi direttamente riferibili.

In questo identitario contesto, la parola totemica chiave, è la “valorizzazione”: una visione dinamica, propositiva, inclusiva del bene demaniale: con una certa enfasi, si direbbe “problematica”, in quanto non passivamente recettiva di un bene più spesso visto quale ostacolo, per la sua stessa presenza, allo sviluppo del territorio, ma cellula attiva di una coscienza collettiva che lievita e beneficia, in senso comune, del patrimonio culturale del luogo.

Da rimarcare, infine, lo strumento giuridico su cui la sentenza, richiamando puntigliosamente tutti i referenti normativi, si sofferma: l’accordo; ovvero lo strumento tipico del diritto comune, migliore veicolo possibile di una effettiva, consapevole, recezione e gestione dinamica di una parte (il bene culturale) necessariamente viva della coscienza collettiva di una comunità.

 

Leggi la sentenza: “Sul trasferimento al Comune di Napoli delle cavità gestite da “Napoli Sotterranea”” – Consiglio di Stato – sez. V– sentenza del 27 settembre 2022 – n. 8331