Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.
Chiunque si procura notizie che, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
Si applica la pena [di morte] se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Il procacciamento è qualcosa in più del procurare: è l’andare a caccia, il ricercare con insistenza e determinazione. Indica un procurare, appunto, con la caccia; cacciare (adattamento di cazar) deriva dal latino captiare, forma rafforzata di capere.
L’intestazione della norma fornisce così il senso, l’impronta giuridica di ciò che si vuole penalizzare, esprimendolo poi nel primo comma con il più giuridico, “si procura”.
Sicurezza, da securus, composto di sine e cura, senza affanni, crucci, e quindi tutelato, maxime protetto.
L’art. 256 tutela, come avverte il titolo, la segretezza delle notizie concernenti la sicurezza dello Stato.
Sussiste quindi un collegamento logico, ma non testuale, fra il procurarsi indebito di “notizie” che debbono rimanere “segrete” e la sicurezza dello Stato, nel senso che il legislatore penale considera in re ipsa che la sola acquisizione di informazioni afferenti all’interesse dello Stato (politico, interno od internazionale) sia già di per se in grado di minare la sua sicurezza.
Non sussiste quindi alcuna graduazione fra “peso” della informazione ed ambito della sicurezza statale vulnerabile: la norma non brilla, dunque, per tassatività descrittiva.
Ancora: non è per nulla perimetrato il concetto di “notizie”, così come ha un margine molto opinabile il richiamo all’<interesse> statale.
Il sintagma “si procura notizie” è parimenti generico e non aiuta la generalizzazione criminosa del “chiunque”, posto che, quello implicato, non è ambito in cui la disponibilità informativa possa estendersi in modo diffuso o incontrollato.
Una qualche perimetrazione proviene dal primo capoverso, nel senso che la pericolosità per la sicurezza statale può logicamente inferirsi dalla scelta governativa di non dare corso alla pubblicazione “per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale” di notizie, la cui segretezza si correla all’interesse politico dello Stato.
Si noti la concatenazione dell’interesse politico dello Stato che spiega la segretezza, rispetto ad atti che non sono pubblicati per un ventaglio di ragioni, come si desume dalla triade “politico, interno o internazionale”.
Una attenuazione di pena, si registra per le notizie di per sé non segretate, ma di cui è stata vietata la divulgazione: l’etimo di questo verbo si collega al latino “vulgus” (volgo) e quindi è da intendere nel senso di rendere di pubblico dominio.
In vero, “divulgare” ha anche l’ulteriore significato di rendere accessibile ai più teorie scientifiche o altri argomenti di non facile comprensione.
Maggiore determinazione e tassatività presenta l’ultimo comma, ove si penalizza (originariamente con la pena capitale) il procacciamento di notizie che hanno comportato una precisa lesione, avendo compromesso le attività belliche.
Per efficienza bellica si deve intendere che gli armamenti statali hanno subito una compromissione rapportata ad esempio alla pubblicità dei luoghi di deposito delle armi; le operazioni militari sono da intendere quali i piani di battaglia la cui conoscenza ne danneggia la riuscita, entro cui si può intuitivamente inserire anche il concetto di “preparazione”.
Vocabolario penalistico – parte speciale: art. 256 c.p.
Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.
Chiunque si procura notizie che, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
Si applica la pena [di morte] se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Il procacciamento è qualcosa in più del procurare: è l’andare a caccia, il ricercare con insistenza e determinazione. Indica un procurare, appunto, con la caccia; cacciare (adattamento di cazar) deriva dal latino captiare, forma rafforzata di capere.
L’intestazione della norma fornisce così il senso, l’impronta giuridica di ciò che si vuole penalizzare, esprimendolo poi nel primo comma con il più giuridico, “si procura”.
Sicurezza, da securus, composto di sine e cura, senza affanni, crucci, e quindi tutelato, maxime protetto.
L’art. 256 tutela, come avverte il titolo, la segretezza delle notizie concernenti la sicurezza dello Stato.
Sussiste quindi un collegamento logico, ma non testuale, fra il procurarsi indebito di “notizie” che debbono rimanere “segrete” e la sicurezza dello Stato, nel senso che il legislatore penale considera in re ipsa che la sola acquisizione di informazioni afferenti all’interesse dello Stato (politico, interno od internazionale) sia già di per se in grado di minare la sua sicurezza.
Non sussiste quindi alcuna graduazione fra “peso” della informazione ed ambito della sicurezza statale vulnerabile: la norma non brilla, dunque, per tassatività descrittiva.
Ancora: non è per nulla perimetrato il concetto di “notizie”, così come ha un margine molto opinabile il richiamo all’<interesse> statale.
Il sintagma “si procura notizie” è parimenti generico e non aiuta la generalizzazione criminosa del “chiunque”, posto che, quello implicato, non è ambito in cui la disponibilità informativa possa estendersi in modo diffuso o incontrollato.
Una qualche perimetrazione proviene dal primo capoverso, nel senso che la pericolosità per la sicurezza statale può logicamente inferirsi dalla scelta governativa di non dare corso alla pubblicazione “per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale” di notizie, la cui segretezza si correla all’interesse politico dello Stato.
Si noti la concatenazione dell’interesse politico dello Stato che spiega la segretezza, rispetto ad atti che non sono pubblicati per un ventaglio di ragioni, come si desume dalla triade “politico, interno o internazionale”.
Una attenuazione di pena, si registra per le notizie di per sé non segretate, ma di cui è stata vietata la divulgazione: l’etimo di questo verbo si collega al latino “vulgus” (volgo) e quindi è da intendere nel senso di rendere di pubblico dominio.
In vero, “divulgare” ha anche l’ulteriore significato di rendere accessibile ai più teorie scientifiche o altri argomenti di non facile comprensione.
Maggiore determinazione e tassatività presenta l’ultimo comma, ove si penalizza (originariamente con la pena capitale) il procacciamento di notizie che hanno comportato una precisa lesione, avendo compromesso le attività belliche.
Per efficienza bellica si deve intendere che gli armamenti statali hanno subito una compromissione rapportata ad esempio alla pubblicità dei luoghi di deposito delle armi; le operazioni militari sono da intendere quali i piani di battaglia la cui conoscenza ne danneggia la riuscita, entro cui si può intuitivamente inserire anche il concetto di “preparazione”.
News
Arbitrato assicurativo – DECRETO 6 novembre 2024, n. 215
Riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili
Immigrazione – modifiche del D.L. 23 ottobre 2024 n. 158
Giornata nazionale dell’ascolto dei minori
Liberazione anticipata ed altre disposizioni penitenziario
Modifiche al c.p.p. – DL n.89/24
Potrebbe interessarti
Arbitrato assicurativo – DECRETO 6 novembre 2024, n. 215
Riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili
Immigrazione – modifiche del D.L. 23 ottobre 2024 n. 158
Giornata nazionale dell’ascolto dei minori