Nota a “Sulla raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiate” – Corte Costituzionale – sentenza del 1 aprile 2022 – n. 85
a cura della Redazione di IURA NOVIT CURIA ©
Può un legnetto raccolto sulla spiaggia rendersi evidente segno di un cambiamento epocale che rimanda alla circolarità della economia?
La risposta è affermativa se si legge la pronuncia della Corte Costituzionale n. 85 del 1° aprile 2022.
Ecco i punti salienti del discorso.
1.- In fatto, è stata promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 19, comma 36, della legge della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)», ai sensi del quale «nell’ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione è consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta può essere effettuata dal 15 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La raccolta del materiale legnoso è vietata nelle aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia ambientale e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. Con Ordinanza da emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le operazioni di prelievo la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e trasporto del materiale legnoso».
2.- Secondo la parte ricorrente, saremmo, nel caso di specie, in presenza di una res derelitta da catalogare come “rifiuto”: come tale la disciplina rifluirebbe tutta nella competenza dello Stato.
In particolare, si richiama quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter), numero 4), cod. ambiente, secondo cui i rifiuti «di qualunque natura o provenienza, giacenti … sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua» costituiscono «rifiuti urbani».
Anche il materiale legnoso spiaggiato dovrebbe essere, pertanto, annoverato tra di essi e disciplinato conseguentemente.
3.- Il rimando normativo, però, come spiega la Corte, è incompleto.
3.1. -Occorre, infatti, richiamare anche l’art. 14, comma 8, lettera b-bis), del d.l. n. 91 del 2014, come convertito, che ha modificato l’art. 183, comma 1, lettera n), cod. ambiente, in riferimento alla definizione delle attività non costituenti «gestione dei rifiuti» ai fini della applicazione della Parte IV del medesimo codice.
La nuova disposizione ha aggiunto –nota la Consulta– nella lettera n) dell’art. 183, comma 1, cod. ambiente, un ulteriore periodo, ai sensi del quale «non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati».
Alla luce del combinato disposto di tali norme, i materiali presenti sulle spiagge, al di là della loro qualificazione, al fine della disciplina della relativa raccolta, possono dividersi, pertanto, in due categorie:
A) quella dei rifiuti urbani giacenti sulla spiaggia (ad esempio plastiche, lattine, rottami e carta) e
B) quella dei materiali o sostanze di origine naturale, come il legname spiaggiato, trasportati sulle spiagge dalle mareggiate, per i quali il legislatore statale si è preoccupato, al fine di consentirne una più spedita rimozione, di prevedere una specifica disciplina delle operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito, escludendoli dall’ambito delle attività di gestione dei rifiuti (per le cui attività di raccolta e di trasporto l’art. 212 cod. ambiente impone, tra l’altro, l’iscrizione dei soggetti operanti in uno specifico Albo nazionale gestori ambientali).
Nell’ambito di questo complessivo quadro normativo, la disposizione impugnata, secondo la sentenza, prevede, in totale conformità alla disciplina statale dettata dall’art. 183, comma 1, lettera n), cod. ambiente, che le operazioni di raccolta del legname vengano poste in essere nel medesimo sito nel quale questo si è depositato e secondo un preciso calendario ed orario.
Degna di massima attenzione la chiusa finale: “La norma impugnata, intervenendo nella prospettiva dell’economia circolare, in modo da favorire il riutilizzo del legname spiaggiato e di limitare la quantità finale di rifiuti da smaltire, va perciò considerata non solo conforme alla disciplina statale, ma anche tale da realizzare una forma di maggiore tutela dell’ambiente, come tale consentita al legislatore regionale.”
Una nuova, squisita sensibilità ambientale del legislatore regionale, che la Corte Costituzionale ha saputo, con sapienza, valorizzare e che invita all’ottimismo: del resto, come dice il saggio “ogni lungo viaggio comincia con un primo passo”.