Commento a Corte Costituzionale – sentenza del 28 marzo 2022 – n.79
a cura della Redazione di IURA NOVIT CURIA ©
Con la sentenza del 28 marzo 2022 n. 79 la Consulta elabora un ulteriore tassello della protezione dell’essere umano, in quella dimensione peculiare del minore, persona in fieri, per il quale l’ordinamento, nella sua complessità, pone le massime garanzie.
Oggetto della pronuncia è l’istituto dell’adozione in ipotesi particolari: l’epilogo è l’affermazione che la tutela del minore in difficoltà, ben può inserirsi in un concetto di famiglia che non necessariamente deve essere unico ed escludente.
Perentoria, sul punto, l’affermazione della Corte: “Sennonché l’idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo status filiationis. Il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti.”
Affermazioni fondanti in una materia complessa: conviene procedere con ordine.
Il quesito
Il Tribunale dei minori dubita della legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
La soluzione: l’interesse posizione del minore
Come afferma testualmente la Corte, il “focus” del diritto vivente e della giurisprudenza costituzionale è lumeggiato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost.: “interesse — afferma la sentenza– che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d’Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall’Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.
Il dispositivo: l’art. 55 L. 184/1983 è illegittimo (in parte qua)
Da qui, alla declaratoria di incostituzionalità, il passo è breve.
Il minore, adottato “in casi particolari”, è discriminato, permanendo il divieto di relazioni familiari tra l’adottato e i parenti dell’adottante, rispetto allo status unitario di figlio.
La norma censurata, secondo la Corte, priva, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni.
La “famiglia” in una prospettiva evoluta
Corollario finale: come afferma la Corte, “La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell’evoluzione della coscienza sociale, ha, dunque, inciso sulla concezione stessa dello status di figlio, che in sé attrae l’appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull’esigenza di perseguire il miglior interesse del minore.”
Leggi il testo della sentenza : “E’ da smentire “l’idea per cui si possa avere una sola famiglia”” – Corte Costituzionale – sentenza del 28 marzo 2022 – n.79