Respinta in primo grado, accolta in appello e dichiarata inammissibile in sede di ottemperanza, la questione su cui si è ora pronunciata la Cassazione (SS.UU. n. 10355/2021), in disparte alla notorietà dei soggetti implicati (Fininvest, Banca d’Italia) è emblematica per vari aspetti.
Se si ha difficoltà ad esemplificare il concetto di cessione di sovranità da parte dello Stato Italiano, la vicenda de qua ne offre una cristallina immagine, ove afferma che unico soggetto chiamato a sindacare sui provvedimenti relativi al Meccanismo di vigilanza unico (MVU) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2013, facente capo alla BCE ed operante anche per il tramite di soggetti istituzionali italiani (quali la Banca d’Italia), è il giudice europeo.
Connesso è l’altro tema: il giudicato — cardine granitico della giurisdizione — registra tutte le attuali vulnerabilità che scaturiscono dalla inserzione dell’ordinamento italiano nel sistema “a rete”, sicché la sua attuazione (qui in sede di ottemperanza innanzi al G.A.) non è garantibile in modo assoluto.
(E’ allora più di una coincidenza solo temporale, la coeva sentenza della Consulta ove si segnala “La progressiva erosione dell’intangibilità del giudicato” (C. Cost. n. 68/2021).
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Leggi la sentenza su Iura Novit Curia : Corte di Cassazione- Sezioni Unite civili – sentenza del 20 aprile 2021 – n. 10355