“Il giudizio immediato: rito per la speditezza processuale o rito che viola i diritti di difesa?” a cura dell’ Avv. S.Crespi

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 A cura dell’ Avv. Stefania Crespi del Foro di Milano

 

Nel sistema processuale introdotto con il codice del 1988, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere alcuni procedimenti alternativi al rito ordinario, aventi principalmente la finalità di accelerare i tempi processuali, in modo da risolvere la crisi che da tempo pervadeva il processo penale, la cui eventuale accentuazione avrebbe sicuramente determinato la paralisi dell’amministrazione della giustizia penale.

 

Tra questi riti speciali trova la sua collocazione il giudizio immediato –  disciplinato dagli artt. 453 – 458 c.p.p. – che, nel perseguire esigenze di speditezza processuale, attribuisce ad entrambe le parti la possibilità di ‘saltare’ la fase dell’udienza preliminare, giungendo immediatamente al dibattimento.

 

È necessario distinguere le ipotesi di giudizio immediato a seconda che venga richiesto dal Pubblico Ministero o dall’indagato, in quanto solo la prima solleva questioni problematiche.

 

Infatti, qualora l’istanza di rito immediato provenga dall’indagato ai sensi dell’ultimo comma dell’art.453 c.p.p., non sorgono particolari preoccupazioni riguardo la tutela dei suoi diritti di difesa, in quanto è lui stesso a rinunciare deliberatamente alle garanzie che trovano espressione nell’udienza preliminare.

 

Va rilevato come, in realtà, i casi di giudizio immediato richiesti dall’indagato siano infrequenti, in quanto se si hanno a disposizione elementi probatori a favore, è preferibile sottoporli all’esame del Giudice per l’Udienza Preliminare, il quale potrebbe emettere sentenza di non luogo a procedere.

 

Nel caso in cui la richiesta di giudizio immediato sia presentata dall’Accusa, l’indagato viene privato di uno strumento fondamentale per l’esercizio dei propri diritti di difesa, non essendogli concessa la possibilità di interloquire, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, sulla scelta operata dal Pubblico Ministero.

 

La decisione sull’accoglimento dell’istanza viene a fondarsi sulla prospettazione unilaterale di quest’ultimo, che giustifica la scelta di tale rito speciale sulla base della “evidenza probatoria”. Questo requisito non può che conseguire ad una valutazione discrezionale della Parte Pubblica, che non tiene in alcun conto delle eventuali diverse considerazioni dell’indagato.

 

L’art. 453 c.p.p. stabilisce, infatti, che “Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile”.

 

Cosa si intende per “evidenza della prova”? Non significa prova certa né della sussistenza, né della commissione del reato; il Pubblico Ministero ritiene semplicemente superflua la celebrazione dell’udienza preliminare sulla base delle prove acquisite, che appaiono sufficienti ed idonee per sostenere l’accusa in dibattimento (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 579 del 2008).

 

Il legislatore, pur consapevole dei rischi connessi alla mancata celebrazione dell’udienza preliminare, ha ritenuto opportuno sacrificare le garanzie difensive dell’indagato legate a tale fase, ogni qualvolta la prova appaia evidente al Pubblico Ministero, al fine di soddisfare l’esigenza di speditezza processuale che deve – o meglio dovrebbe – caratterizzare il processo penale.

 

Spesso accade, tuttavia, che l’accelerazione dei tempi processuali venga vanificata dall’ampio arco temporale che di fatto separa la richiesta di giudizio immediato dalla celebrazione del dibattimento, considerato che il termine di 90 giorni fissato dall’art. 454 c.p.p. è previsto per la presentazione della semplice istanza del rito speciale e non per l’instaurazione del dibattimento. Infatti il primo comma dell’art. 454 stabilisce che “Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari”.

 

Inoltre, nella prassi succede di frequente che il Pubblico Ministero mascheri dietro esigenze di celerità processuali intenti di esemplarità: con la scelta del rito immediato l’organo dell’accusa tende talvolta a dimostrare di poter adempiere diligentemente e soprattutto rapidamente alla funzione che gli compete, perseguendo l’immediata repressione di reati che suscitano grave allarme sociale o che sono avvertiti in modo particolare dall’opinione pubblica. Egli, inoltre, mira a garantire una riparazione in tempi brevi all’offesa subita dalla vittima del reato.

 

Sebbene si possa condividere in linea teorica la ratio che ha ispirato il legislatore nell’introdurre il giudizio immediato, è tuttavia innegabile il sacrificio delle garanzie difensive, considerato soprattutto che il Giudice del dibattimento non può svolgere alcun sindacato sulla decisione del Giudice per le Indagini Preliminari.

 

La mancata previsione di un controllo del Giudice della fase dibattimentale accentua il sacrificio delle garanzie difensive che si realizza con la rapida decisione inaudita altera parte del giudice della fase preliminare in seguito alla presentazione dell’istanza del Pubblico Ministero.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che linosservanza del termine di 90 giorni, previsto per la richiesta di giudizio immediato ordinario, è rilevabile da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, attenendo ai presupposti del rito. Le stesse hanno sottolineato che la decisione del Giudice delle Indagini Preliminari non è discutibile dal Giudice del dibattimento: a quest’ultimo non è consentito né il sindacato sull’evidenza della prova, né quello sulla tempestività o meno della richiesta (sent. n. 42979/2014).

La Cassazione ha recentemente stabilito che non è proponibile il ricorso per cassazione – che va quindi dichiarato inammissibile – avverso il decreto di giudizio immediato: quest’ultimo, in mancanza di una espressa previsione normativa, non è impugnabile, non è sindacabile, né revocabile, in considerazione della sua natura endoprocessuale; oltretutto l’imputato può difendersi in dibattimento e, qualora condannato, impugnerà la sentenza (sent. n. 49/20).

Gli effetti deleteri di un’adozione disinvolta del rito immediato sono stati posti in rilievo in una importante decisione del Tribunale di Milano del 1994, vale a dire la sentenza di primo grado del cosiddetto “Processo Cusani” – fondamentale per “Mani Pulite” – nella quale si rilevò come le scelte di strategia processuale della parte pubblica abbiano avuto conseguenze negative sull’andamento del processo. Il Tribunale non ha, infatti, potuto disporre di alcun rimedio avverso il provvedimento di accoglimento del giudizio immediato da parte del giudice per le indagini preliminari, dato che il legislatore non lo ha espressamente previsto, costringendo il giudice del dibattimento a proseguire fino alla decisione finale con un forte dispendio di energie economiche processuali.

 

Pertanto, al fine di ovviare agli effetti distorsivi che giudizio immediato ha assunto nella pratica, potrebbe essere importante apportare delle modifiche alla disciplina dello stesso, rivolta ad accordare una maggiore protezione all’imputato, senza tuttavia trascurare le esigenze di celerità e speditezza processuale.

 

Si potrebbe, ad esempio, attribuire al Giudice del dibattimento la possibilità di sindacare le valutazioni del Giudice per le Indagini Preliminari circa l’evidenza della prova: qualora la situazione probatoria prospettata non fosse affatto evidente, il Giudice dibattimentale potrebbe dichiarare l’inammissibilità del rito immediato e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, come avviene nel giudizio direttissimo a norma dell’articolo 452 c.p.p..

 

Tuttavia, la conoscenza da parte del Giudice del dibattimento degli atti su cui si è basata la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari, è parziale e limitata, per rispettare la separazione delle fasi processuali, principio cardine del rito accusatorio. In ragione di ciò, il giudice del dibattimento sarebbe davvero in grado di comprendere se la prova sia o meno evidente?

 

Si potrebbe, quindi, pensare ad un’applicazione del rito immediato a fattispecie di reato in cui l’accertamento non appaia complesso, come la diffamazione, considerato anche che il torto subito dalla persona offesa necessita di un’immediata repressione e, così, anche le esigenze di esemplarità auspicate dalla pubblica accusa apparirebbero legittime.

Proprio nell’ottica di utilizzare il rito in ipotesi particolari, l’art. 453 c.p.p. è stato modificato nel 2008, inserendo il c.d. giudizio immediato custodiale, con i commi 1 bis e 1 ter in base ai quali “1 – bis Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. 1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame”.

Ai sensi del 2 comma dell’art. 453 c.p.p. se il reato per il quale è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati; se invece la riunione risulta indispensabile, prevale il rito ordinario.

Recentemente è stata apportata una modifica all’art. 454 c.p.p., inserendo i commi 2 e 2 bis. Essi così recitano “2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall’articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore”.

Ai sensi dell’art. 455 c.p.p. il giudice, entro cinque giorni, emette decreto – i cui requisiti sono indicati nell’art. 456 c.p.p. che richiama l’art. 429 c.p.p. sul decreto che dispone il giudizio – con il quale dispone il giudizio immediato, ovvero rigetta la richiesta, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero; nel caso di giudizio immediato custodiale, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il decreto che dispone il giudizio immediato contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena (c.d. patteggiamento): in questi casi avviene la trasformazione del giudizio immediato in un altro rito speciale premiante. In particolare l’art. 458 c.p.p. stabilisce che l’imputato, a pena di decadenza può chiedere il giudizio abbreviato, depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per l’abbreviato.

La trasformazione del rito non è consentita, qualora il giudizio immediato sia stato richiesto dall’imputato.

Occorre, altresì, ricordare che non è ammesso il rito immediato nei procedimenti avanti al tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 c.p.p., come stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 41930 del 2016: l’instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con citazione diretta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art.178, comma primo, lett. c), e 180 c.p.p.. Ed infatti sussiste la violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p..

Infine, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 456, comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Pertanto – come già precisato dalla Consulta con riferimento all’omesso o inesatto avviso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato nel decreto che dispone il giudizio immediato (sentenza n. 148 del 2004) – l’omissione dell’avviso suddetto integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p. (C. Cost., sent. n. 19/2020).

In base ai rilievi svolti, appare evidente come il giudizio immediato possa esplicitare al meglio le sue potenzialità, a condizione che si raggiunga un equilibrato compromesso tra le esigenze difensive poste a tutela dell’imputato e quelle di speditezza processuale, ugualmente determinanti per un corretto ed appropriato funzionamento del processo penale.