La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 16 aprile 2021 emenda il proprio strumentario processuale (declamando la illegittimità costituzionale dell’art. 30, IV c., L. 11 marzo 1953 nr. 87) così portando ad ulteriore compimento il sensibile percorso intrapreso dalla CEDU, teso a superare, con un approccio sostanzialistico, la distinzione fra sanzione penale e sanzione amministrativa (in cui si inscrive, nel caso sub judice, la revoca della patente di guida, a seguito di condanna ex art. 589-bis C.P.).
Se il principio di legalità, convenzionalmente integrato, spinge alla massima attenzione al supporto costantemente da monitorare costituito dalla base legale della sanzione, non è un fuor d’opera aspettarsi ulteriori perimetrazioni del campo delle sanzioni amministrative, in ordine alla proporzione della loro afflittività e per quanto attiene, in generale, alla durata.
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