Previsione di obblighi vaccinali per i sanitari e gli operatori di interesse sanitario – DL n.44/21

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DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021

 

 

  Art. 4 – Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse sanitario

 

  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell’infezione   da SARS-CoV-2. La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle  prestazioni lavorative  rese  dai  soggetti   obbligati.   La   vaccinazione   e’ somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite  dalle  regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita’ sanitarie competenti, in conformita’ alle previsioni contenute nel piano.

  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di edicina  generale,  la  vaccinazione  di  cui  al  comma  1  non  e’ obbligatoria e puo’ essere omessa o differita.

  3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ciascun  Ordine   professionale   territoriale   competente trasmette l’elenco degli iscritti, con  l’indicazione  del  luogo  di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma  in  cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o  private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali  trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con  l’indicazione del luogo di rispettiva residenza,  alla  regione  o  alla  provincia autonoma nel cui territorio operano.

  4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di  cui al comma 3, le regioni e le province autonome,  per  il  tramite  dei servizi informativi  vaccinali,  verificano  lo  stato  vaccinale  di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.  Quando  dai  sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della  provincia autonoma  non  risulta  l’effettuazione   della   vaccinazione   anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di  vaccinazione  nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto,  la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle  disposizioni  in materia di protezione  dei  dati  personali,  segnala  immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi  dei  soggetti che non risultano vaccinati.

  5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda  sanitaria locale di residenza invita l’interessato  a  produrre,  entro  cinque giorni dalla ricezione  dell’invito,  la  documentazione  comprovante l’effettuazione della vaccinazione,  l’omissione  o  il  differimento della stessa ai sensi del comma  2,  ovvero  la  presentazione  della richiesta di  vaccinazione  o  l’insussistenza  dei  presupposti  per l’obbligo  vaccinale  di  cui  al  comma  1.  In  caso   di   mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto  termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente  l’interessato  a sottoporsi  alla  somministrazione  del  vaccino   anti   SARS-CoV-2 indicando  le  modalita’  e  i  termini  entro  i   quali   adempiere all’obbligo  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di  presentazione   di documentazione attestante la  richiesta  di  vaccinazione,  l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente  e comunque  non   oltre   tre   giorni   dalla   somministrazione,   la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

  6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria  locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo  vaccinale  e,  previa acquisizione  delle  ulteriori  eventuali  informazioni   presso   le autorita’  competenti,  ne  da’   immediata   comunicazione   scritta all’interessato, al datore di lavoro e  all’Ordine  professionale  di appartenenza.  L’adozione  dell’atto   di   accertamento   da   parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2.

  7. La sospensione di cui al comma 6, e’  comunicata  immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

  8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni,  anche  inferiori, diverse  da  quelle  indicate  al  comma  6,   con   il   trattamentocorrispondente  alle  mansioni  esercitate,  e  che,  comunque,   non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione  a mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di  sospensione  di cui al comma 9, non e’  dovuta  la  retribuzione,  altro  compenso  o emolumento, comunque denominato.

  9. La sospensione  di  cui  al  comma  6  mantiene  efficacia  fino all’assolvimento dell’obbligo  vaccinale  o,  in  mancanza,  fino  al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il 31 dicembre 2021.

  10. Salvo in ogni caso il disposto  dell’articolo  26,  commi  2  e 2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il  periodo  in cui la vaccinazione di cui  al  comma  1  e’  omessa  o  differita  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro  adibisce i soggetti di  cui  al  comma  2  a  mansioni  anche  diverse,  senza decurtazione della retribuzione, in modo da  evitare  il  rischio  di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

  11. Per il medesimo  periodo  di  cui  al  comma  10,  al  fine  di contenere  il  rischio  di  contagio,  nell’esercizio  dell’attivita’ libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.